Art. 12.
(Rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro).

      1. Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento nell'ambito dei settori ai quali si applica il contratto collettivo nazionale o territoriale, hanno titolo per partecipare alla contrattazione collettiva di cui all'articolo 11 con le associazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 9.
      2. Ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro a livello nazionale, regionale e provinciale, si considera la media tra il dato associativo rispetto al totale delle imprese associate direttamente o tramite le organizzazioni confederate, nell'ambito considerato, e la percentuale dei lavoratori in esse occupati.

 

Pag. 25

      3. Per la rilevazione del dato relativo alle imprese associate, direttamente o tramite le organizzazioni confederate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dovranno depositare, entro il mese di gennaio di ogni anno, presso gli uffici decentrati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, certificazione risultante dalla documentazione di adesione sottoscritta dagli imprenditori che dovrà essere conservata presso le sedi delle suddette organizzazioni. Per quanto attiene alla rilevazione del personale dipendente delle imprese associate, essa sarà calcolata alla medesima cadenza annuale, attraverso i dati forniti dall'INPS. I poteri di controllo dei dati presentati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono demandati ai medesimi uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali decidono altresì degli eventuali ricorsi relativi alla rappresentatività presentati da altre organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
      4. La titolarità della contrattazione collettiva territoriale, produttiva degli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 11 è riconosciuta, ai corrispondenti livelli, alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che hanno negoziato o sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale e alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che abbiano, al corrispondente livello territoriale, il 10 per cento di rappresentatività ai sensi del comma 2 del presente articolo.